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O.P.C.M. 14/11/2002 n. 3251(GU n. 281 del 30-11-2002) Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3251). Il Presidente del Consiglio dei Ministri -Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; - Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401; -Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; -Visto l'art. 6 del Decreto-Legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 1996, n. 496; - Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997, recante "Attuazione del trasferimento del centro abitato del comune di Cardeto", con la quale il prefetto di Reggio Calabria è stato nominato commissario delegato per gli adempimenti indicati dalle disposizioni della medesima ordinanza; -Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, della citata ordinanza con il quale è stato istituito il comitato tecnico amministrativo di esperti per la vigilanza sull'attuazione degli interventi disposti dall'ordinanza medesima, e con funzione consultiva anche per le questioni per le quali il commissario delegato ritenesse opportuno avvalersi; -Visto il Decreto n. 3705 del 31 ottobre 1997 del Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per il coordinamento della protezione civile, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata ordinanza, è stata definita la composizione del suddetto comitato, disponendo che l'onere per le competenze e per le spese di funzionamento del medesimo gravasse sulle disponibilità del commissario delegato; - Ritenuto che, in considerazione del protrarsi dei tempi di attuazione dell'ordinanza n. 2500/1997, il comitato abbia assolto ai compiti ed alle funzioni attribuitigli dalla medesima ordinanza; -Sentito il prefetto di Reggio Calabria, commissario delegato per l'attuazione dell'ordinanza n. 2500/1997; - Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1986, recante "Attribuzione di un compenso per il servizio speciale prestato dagli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi"; -Considerato che con la successiva Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", sono state individuate quali strutture operative del Dipartimento della protezione civile le amministrazioni dello Stato preposte alla tutela ambientale al cui personale, anche a seguito del processo evolutivo dei rispettivi ordinamenti, è stato riconosciuto il compenso connesso alle attività d'istituto svolte; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002; - Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3185 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria"; -Vista la nota prot. n. GAB/2002/9375/B09 del 20 settembre 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto l'integrazione della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3185 del 22 marzo 2002; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare; - Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia" ed, in particolare, l'art. 9, comma 4, così come modificato dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il - Vista la nota prot. n. 280/GAB del 20 agosto 2002 del Magistrato alle acque -Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto e la provincia di Mantova, con la quale è stata chiesta la modifica della copertura finanziaria dell'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001, così come modificata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3196/2002; -Vista la nota prot. n. GAB/2002/9375/B09 del 20 settembre 2002, con la quale il Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto di modificare l'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001, così come modificata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3196/2002; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Cengio (Savona) e del comune di Saliceto (Cuneo); -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3232 del 24 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida"; -Vista la nota n. Gab/2002/8001/B02 del 24 luglio 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto di apportare alcune modifiche alla citata ordinanza n. 3232/2002; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economicoambientale del bacino idrografico del fiume Sarno; - Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3186 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno"; - Vista la nota Gab/2002/8810/B02 del 29 agosto 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha chiesto di modificare le premesse e l'art. 1, comma 4, della citata ordinanza 3186/2002; - Considerato opportuno, al fine di consentire la corretta applicazione del testo dell'ordinanza 3186/2002, dare corso alle esposte richieste; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000; - Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria; -Viste le note n. 631 del 24 maggio 2002 e n. 1125 del 30 settembre 2002 del direttore del Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria - Ufficio compartimentale di Catanzaro, con le quali viene rappresentata la necessità di provvedere indifferibilmente entro il 30 settembre 2002 al rinnovo dei contratti di dieci tecnici assunti a tempo determinato ai sensi dell'ordinanza 3081/2000, in quanto l'ufficio medesimo non dispone di personale tecnico specializzato in numero sufficiente per svolgere le funzioni conferite con l'ordinanza n. 3081/2000 e, pertanto, senza il suddetto personale si troverebbe nell'impossibilità di proseguire tale attività; - Vista la nota prot. n. 1928 della regione Calabria del 24 settembre 2002, con la quale viene ribadita l'esigenza di prorogare i contratti di cui alla sopra citata ordinanza n. 3081/2000, al fine di garantire il funzionamento del Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania; - Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito -Viste le note n. 924/2002/SPC e n. 444/652-2002/SPC in data 19 agosto 2002 e 16 settembre 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Avellino, con le quali viene chiesta la proroga dell'operatività del campo base di Lauro istituito dopo i tragici eventi del 5 e 6 maggio 1998; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nei territori della regione Liguria in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000; - Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna"; - Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3175 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" ed, in particolare, l'art. 6, comma 1; - Vista la nota del 19 giugno 2002 dell'assessore alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e protezione civile della regione Liguria di trasmissione della delibera della Giunta regionale n. 521 del 31 maggio 2002, inerente alla richiesta di prorogare ulteriormente i termini per l'affidamento dei lavori ricompresi nel piano di cui all'ordinanza 3090/2000; 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